Art. 864 Distintivo d'onore per feriti in servizio 1. I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i mutilati di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 2. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso piu' volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate.
Pagamenti online protetti. Puoi pagare anche alla consegna.
Dettagli pagamentoCompra tutto quello che vuoi e paghi sempre € 8,00
Dettagli spedizioneDal Lunedì al Venerdì - Dalle 8.00 alle 19.00.
Dove siamoPer info e assistenza scrivici su Whatsapp:
+39 0541478136